1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione e' conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e deve tener conto del principio 5.5. della raccomandazione R(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 3, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorita' nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 elenco delle autorita' competenti da esso nominate in conformita' del paragrafo 2. 4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorita' nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art8 · fonte del testo

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