Le autorita' competenti dello Stato di residenza le cui imprese, organizzazioni ed istituzioni hanno concluso un accordo con imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato per lavori nel proprio territorio, accordano alle imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato e ai lavoratori di queste ultime, nel quadro delle norme vigenti, aiuti e facilitazioni per la realizzazione delle attivita' necessarie all'adempimento dell'accordo.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art11 · fonte del testo

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