Art. 9 (Accordo) — Emendamenti
Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, e' possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti e' soggetta alle stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
