Art. 7 (Accordo) — Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia
In riferimento ai principi di cui nell'Allegato, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attivita' congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
