Art. 5 (Accordo) — Disposizioni finanziarie
Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti Contraenti possono prevedere per un determinato periodo, sara' patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
