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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati
Legge 30 luglio 1998, n. 290
- Aggiornato al
- 20 agosto 1998
- Articoli
- 3
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
