seguente nuovo articolo 28 bis (Attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi) va inserito dopo l'articolo 28 (Funzionari diplomatici e consolari): " " Articolo 28 bis Attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell'articolo 14 (Professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attivita' in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attivita' sono svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attivita' svolte da una impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attivita' svolte in alto mare (off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attivita' di prospezione preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attivita' sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di uno Stato Contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attivita' di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell'ambito di tali attivita', sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 15 (Lavoro subordinato). " "

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;29~protocollo-art2 · fonte del testo

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