I. La Repubblica italiana non dovra' far fronte ad alcuna responsabilita' per azioni od omissioni del Centro o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. II. Il Centro dovra' stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' per danni derivanti dall'utilizzazione della sede o dall'esercizio dell'attivita' ufficiale e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari del Centro. Ogni azione concernente la responsabilita' del Centro per tali danni potra' essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, cosi' come lo stesso contratto d'assicurazione dovra' prevedere. III. I veicoli del Centro dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile verso terzi.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art12 · fonte del testo

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