Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare il traffico marittimo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia. In particolare:

  • a)incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Polonia ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi.
  • b)coopereranno all'eliminazione degli eventuali ostacoli che potessero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici fra i porti delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art3 · fonte del testo

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