I rappresentanti delle competenti autorita' delle Parti contraenti terranno consultazioni, secondo modalita' da convenire di comune accordo, allo scopo di esaminare le questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione marittima mercantile, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente Accordo. Le competenti autorita' delle Parti contraenti favoriranno inoltre il mantenimento dei contatti tra i rappresentanti delle categorie interessate ai traffici marittimi mediante convocazione di delegazioni di esperti.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art16 · fonte del testo

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