Le navi di ciascuna delle Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi nazionali ed ai particolari regolamenti vigenti nel porto di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto d'importazione, esportazione od altro gravame equivalente. I trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi, col permesso delle autorita' competenti, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art11 · fonte del testo

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