I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi gia' corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o gia' erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto e' riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art2 · fonte del testo

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