[1]- CONFIDENZIALITA'

[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, in conformita' alla loro legislazione, d'impedire la divulgazione d'informazioni. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" incorpora in particolare le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie nucleari. Le informazioni protette da diritti di proprieta' intellettuale o dal segreto industriale o commerciale ed i dati a carattere personale. 2. Quando, nell'ambito della presente Convenzione, una Parte contraente fornisce informazioni precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, queste informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state fornite ed il loro carattere confidenziale va rispettato. 3. Per quanto concerne le informazioni relative al combustibile esaurito o ai rifiuti radioattivi che rientrano nella portata di applicazione della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il potere sovrano della Parte contraente interessata di decidere:

  • i)se classificare o meno queste informazioni, o sottoporle ad un'altra forma di controllo per impedirne la diffusione;
  • ii)se sia il caso di fornire le informazioni di cui al capoverso i) di cui sopra nel quadro della Convenzione;
  • iii)i requisiti di confidenzialita', che accompagnano queste informazioni se sono comunicate nell'ambito della presente Convenzione. 4. Il tenore dei dibattiti che si svolgono durante l'esame dei rapporti nazionali in ciascuna riunione di esame tenuta in conformita' all'articolo 30, e' confidenziale.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art36 · fonte del testo

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