Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociali e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la nuova cittadinanza. Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sara' regolato l'adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;282~art3 · fonte del testo

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