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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima
Legge 15 dicembre 2005, n. 279
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
- Aggiornato al
- 5 gennaio 2006
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1Autorizzazione alla ratifica
- Art. 2Ordine di esecuzione
- Art. 3Copertura finanziaria
- Art. 4Entrata in vigore
- Art. iAccordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della…
- Art. iiArticolo II Sede operativa di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle…
- Art. iiiArticolo III Privilegi ed immunita' della Sede di Bolzano Immunita' dalla giurisdizione e…
- Art. ivArticolo IV Status giuridico Il Segretariato godra' della personalita' giuridica, in…
- Art. vArticolo V Responsabilita' (a) Responsabilita' internazionale In ragione delle attivita'…
- Art. viArticolo VI Agevolazioni finanziarie 1. Liberta' dalle restrizioni valutarie Il…
- Art. viiArticolo VII Notifica delle nomine Il Segretariato informera' il Governo qualora un…
- Art. viiiArticolo VIII Membri del Personale (a) I membri del personale del Segretariato nonche'…
- Art. ixArticolo IX Segretario Generale (a) Il Segretario Generale godra', nel territorio della…
- Art. xArticolo X Oggetto dei privilegi e delle immunita' L'oggetto dei privilegi e delle…
- Art. xiArticolo XI Comunicazioni (a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri…
- Art. xiiArticolo XII Sicurezza sociale Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di…
- Art. xiiiArticolo XIII Contratti Il Segretariato stabilira' procedure idonee per la soluzione…
- Art. xivArticolo XIV Composizione delle controversie Qualsiasi controversia che dovesse insorgere…
- Art. xvArticolo XV Accordi supplementari Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli…
- Art. xviArticolo XVI Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della…
- Art. xviiArticolo XVII Revisione e cessazione (a) I negoziati per la revisione o cessazione del…
- Art. xviiiArticolo XVIII Durata dell'Accordo Fatte salve le disposizioni del comma (b)…
