consolari ed alloggi 1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilita' del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari