ai privilegi ed alle immunita' 1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunita' previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione. 2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente all'esecuzione delle sentenze, per le duali e' necessaria una distinta rinuncia per iscritto

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art23 · fonte del testo

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