[1]Articolo II Obiettivi e misure di conservazione

[2]1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando cio' non sia gia' stato fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei e cooperano per creare e mantenere una rete di aree specialmente protette per conservare i cetacei. 2. Ogni Parte puo' concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo precedente ma unicamente nelle situazioni di emergenza previste al paragrafo 6 dell'Annesso 2, o dopo aver ottenuto il parere del Comitato scientifico ai fini della ricerca in situ non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. La parte interessata informa immediatamente l'Ufficio ed il Comitato scientifico, tramite il segretariato dell'Accordo, di ogni deroga concessa. Il segretariato dell'Accordo informa senza indugio circa la deroga e nel modo piu' appropriato tutte le Parti. 3. Inoltre le Parti applicano nei limiti della loro sovranita' e/o giurisdizione e in conformita' ai loro obblighi internazionali le misure di conservazione, di ricerca e di gestione previste all'Annesso 2 al presente Accordo, inerenti alle seguenti questioni:

  • a)adozione e attuazione della legislazione nazionale;
  • b)valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei;
  • c)protezione degli habitat;
  • d)lavori di ricerca e di sorveglianza continua;
  • e)potenziamento delle capacita', raccolta e divulgazione di informazioni, formazione ed istruzione: e
  • f)risposta a situazioni di emergenza.

[3]Le misure relative alle attivita' di pesca saranno applicate all'insieme delle acque sotto la loro sovranita' e/o giurisdizione, ed al di fuori di queste acque, per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio. 4. Quando applicano le misure sopra stabilite, le Parti si attengono al principio di precauzione.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artii · fonte del testo

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