[1]DEI RISCHI

[2]1. In considerazione dell'articolo 8 g) della Convenzione, le Parti mettono in opera ed applicano meccanismi, misure e strategie appropriate per regolamentare, gestire e padroneggiare i rischi definiti dalle disposizioni del Protocollo relative alla valutazione dei rischi connessi all'utilizzazione, alla manipolazione ed ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. 2. Misure basate sulla valutazione dei rischi sono imposte nella misura necessaria per prevenire gli effetti sfavorevoli dell'organismo vivente modificato sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, compresi i rischi per la salute dell'uomo, sul territorio della Parte importatrice. 3. Ciascuna Parte prende provvedimenti appropriati per impedire i movimenti transfrontalieri non intenzionali di organismi viventi modificati, comprese le misure che prescrivono una valutazione dei rischi anteriormente alla prima fuoruscita di un organismo vivente modificato. 4. Fatto salvo il paragrafo 2 di cui sopra, ciascuna Parte si accerta che ogni organismo vivente modificato, importato o sviluppato localmente, sia stato sottoposto ad un adeguato periodo di osservazione, corrispondente al suo ciclo di vita o ai suoi tempi di formazione prima di essere utilizzato come previsto. 5. Le Parti cooperano in vista:

  • a)d'identificare gli organismi viventi modificati o i caratteri di organismi viventi modificati suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la salute umana;
  • b)di prendere misure appropriate per trattare tali organismi viventi modificati, o caratteri specifici.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art16 · fonte del testo

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