1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto, - di derrate surgelate e congelate, - di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate, nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti. Nel caso di trasporti comprendenti uno o piu' tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovra' essere considerato a parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o piu' trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti. 3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art3 · fonte del testo

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