[1]o trasformazioni insufficienti

[2]1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 61 le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) operazioni per colorate lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assorbimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglia, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n); (p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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