quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto di fac- toring, questo puo' validamente prevedere il trasferimento, direttamente o in virtu' di un nuovo atto, di tutti o parte dei diritti del fornitore derivanti dal contratto di vendita di merci, incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di merci che riservi al fornitore la proprieta' delle merci o conferisca allo stesso ogni altra garanzia.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art7 · fonte del testo

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