1. - Le dichiarazioni rese in virtu' della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione. 2. - Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ed essere formalmente notificate al depositario. 3. - Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati alla loro applicazione. Tuttavia le dichiarazioni, di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche, rese in virtu' dell'articolo 17, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario. 4. - Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtu' della presente Convenzione puo' in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca produrra' effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario. 5. - La revoca di una dichiarazione resa in virtu' dell'articolo 17 rende inefficace, nei confronti dello Stato che l'ha resa, dalla data in cui la revoca produce effetto, ogni dichiarazione congiunta o unilaterale e reciproca resa da un'altro Stato ai sensi di detto articolo.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art19 · fonte del testo

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