domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta'

  • 1)L'articolo 74 e' applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.
  • 2)Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreche' questi Stati contraenti siano designati, puo' essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art148 · fonte del testo

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