sul ricorso

  • 1)In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa puo', sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame.
  • 2)Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo e' vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata e' stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame e' del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art111 · fonte del testo

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