1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che accetta, approva o ratifica il presente Accordo, o vi aderisce dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo si applica il trentesimo giorno dopo il deposito da pare di detto Stato del suo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione. 3. L'Assemblea generale dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino definisce, alle condizioni stabilite dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in quale misura gli Stati Parte di detto Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione possono partecipare alle attivita' dell'O.I.V., dopo la sua data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art16 · fonte del testo

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