1. - Se il bene non viene consegnato o viene consegnato in ritardo o non e' conforme al contratto di fornitura:

  • a)l'utilizzatore ha il diritto, nei confronti del concedente, di rifiutare il bene o di risolvere il contratto di leasing; e
  • b)il concedente ha il diritto di rimediare al suo inadempimento all'obbligo di consegnare il bene in conformita' al contratto di fornitura, come se l'utilizzatore avesse convenuto l'acquisto del bene dal concedente alle stesse condizioni stabilite dal contratto di fornitura. 2. - I diritti previsti dal paragrafo precedente potranno essere esercitati e saranno perduti nelle stesse circostanze che se l'utilizzatore avesse convenuto di acquistare il bene dal concedente alle stesse condizioni sancite dal contratto di fornitura. 3. - L'utilizzatore ha il diritto di trattenere i canoni dovuti in base al contratto di leasing fino a che il concedente non abbia rimediato al suo inadempimento all'obbligo di consegnare il bene in conformita' al contratto di fornitura, o fino a quando l'utilizzatore non abbia perduto il diritto di rifiutare il bene. 4. - L'utilizzatore, quando abbia esercitato il diritto di risolvere il contratto di leasing, puo' ottenere il rimborso di tutti i canoni pagati e delle altre somme anticipate, dedotta una somma corrispondente ai benefici che abbia potuto ragionevolmente trarre dal bene. 5. L'utilizzatore non ha altra azione nei confronti del concedente, in conseguenza della mancata consegna, della consegna ritardata o della consegna di bene non conforme, salvo che tali eventi non siano attribuibili all'atto o all'omissione del concedente. 6. - Il presente articolo non pregiudica i diritti riconosciuti allo utilizzatore nei confronti del fornitore in base all'articolo 10.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art12 · fonte del testo

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