Le due Parti contraenti promuoveranno:

  • a)una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.
  • b)le attivita' delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;
  • c)la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento;
  • d)lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;
  • e)iniziative di formazione specialistica. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attivita' svolte dalle missioni archeologiche. Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art6 · fonte del testo

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