Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in coproduzione, dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte italiana dovra' essere pari al numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte russa, poiche' gli apporti finanziari delle parti dovranno essere eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico. Se nel corso di due anni di attivita' congiunta sara' avviata la produzione di un sufficiente numero di film che rispondano alle condizioni previste dal presente Protocollo, la Commissione mista italo-russa per la collaborazione nel settore della cinematografia, istituita dall'Accordo Cinematografico - articolo 12 - si riunira' per esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base dell'Accordo Cinematografico.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art13 · fonte del testo

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