Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

  • a)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
  • b)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art7 · fonte del testo

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