[1]Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

[2]1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di Difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente il materiale. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art6 · fonte del testo

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