Art. 37 (Trattato)
Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comune accordo un altro Stato membro della UEO ad aderire al presente trattato. Al momento dell'adesione si applicheranno a detto Stato tutte le clausole del presente Trattato.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
