[1]1. Le autorita' dello Stato di accoglienza hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile o sulle persone a loro carico relativamente a reati commessi nel territorio di detto Stato e puniti dalla legislazione di questo. 2. Tuttavia le autorita' dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile aventi la nazionalita' di detto Stato relativamente a:

  • a)reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato;
  • b)reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionalmente o per negligenza in servizio ovvero in relazione a questo.

[2]3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, lo Stato interessato puo' rinunciare all'esercizio della giurisdizione di cui dispone in via prioritaria, previa notifica all'altro Stato, e salvo accettazione di quest'ultimo. 4. Le autorita' competenti dello Stato d'origine, hanno diritto di esercitare nel territorio dello Stato di accoglienza il potere disciplinare nei confronti dei membri della Forza e della componente civile che hanno la loro nazionalita'.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art17 · fonte del testo

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