[1]Entrata in vigore e termine Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e sara' prorogato per successivi periodi di cinque anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso. Una delle Parti puo' denunciare il presente Accordo, dandone notifica all'altra Parte, nel qual caso esso avra' termine sei mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Accordo in qualsiasi momento. Le rispettive responsabilita' e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dall'entrata in vigore della denuncia dell'Accordo. Detta denuncia non pregiudichera' alcun vincolo o responsabilita' che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, in duplice copia, ciascuno nella lingua italiana, svedese e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese fara' fede.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno di Svezia

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;245~accordo-art12 · fonte del testo

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