[1]con i cittadini dello Stato d'invio

[2]1. Il funzionario consolare puo' liberamente comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e recarsi presso gli stessi. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile il contatto e la comunicazione dei funzionari consolari dello Stato d'invio con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato di residenza, la ricerca di cittadini dello Stato di invio di cui si siano perse le tracce e, in caso di catastrofe o di altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art40 · fonte del testo

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