[1]delle funzioni consolari nella circoscrizione consolare e al di fuori di essa, in uno Stato terzo o per conto di uno Stato terzo

[2]1. Il funzionario consolare esercita le funzioni consolari di cui alla presente convenzione dell'ambito della propria circoscrizione consolare. 2. Il funzionario consolare puo', con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le funzioni consolari fuori dalla propria circoscrizione. 3. Lo Stato d'invio puo', previa notifica agli Stati interessati, incaricare un ufficio consolare costituito nello Stato di residenza dell'esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo, a meno che lo Stato di residenza non vi si opponga espressamente. 4. Previa notifica allo Stato di residenza un ufficio consolare dello Stato di invio puo', salvo obiezione dello Stato di residenza, esercitare le funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 5. In base alla presente Convenzione ed agli altri accordi internazionali vigenti, i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio dello Stato di residenza funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari. 6. In base alla presente Convenzione ed agli altri accordi internazionali vigenti, i funzionari consolari della Federazione Russa possono esercitare nello Stato di residenza funzioni consolari a favore dei cittadini della Repubblica Bielorussa che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art37 · fonte del testo

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