[1]dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali

[2]1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra le due Parti Contraenti:

  • a)lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, rispettare e proteggere i locali consolari nonche' i beni dell'ufficio consolare e gli archivi consolari;
  • b)lo Stato di invio puo' affidare la custodia dei locali consolari e dei beni che vi si trovino nonche' degli archivi consolari ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
  • c)lo Stato di invio puo' affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.

[3]2. Qualora l'Ufficio consolare venga chiuso temporaneamente o definitivamente, sono applicabili le disposizioni della lettera a) del primo comma del presente articolo, inoltre:

  • a)se lo Stato di invio, pur non essendo rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, a quest'ufficio puo' essere affidata la custodia dei locali dell'Ufficio consolare che e' stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonche', con il consenso dello Stato di residenza, esso puo' essere incaricato dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di quell'ufficio consolare;
  • b)se lo Stato d'invio non ha ne' missioni diplomatiche ne' altro ufficio consolare nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art16 · fonte del testo

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