1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte una tantum, a mensilita' posticipate. 2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorita' competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorita', senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sara' definitiva.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art21 · fonte del testo

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