[1]finali

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo. 2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso verra' tacitamente prorogato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti inviera', per canali diplomatici, all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di porvi fine almeno sei mesi prima della scadenza del primo periodo di validita' e, nel caso di sua automatica proroga, prima della scadenza del periodo successivo. 3. In caso di cessazione della validita' del presente Accordo, le sue disposizioni restano valide per tutti i programmi e i progetti non terminati, salvo che le Parti non convengano diversamente. La cessazione della validita' del presente Accordo non costituisce motivo per la revisione o la cessazione della validita' degli impegni a carattere finanziario o altro, e non pregiudica i diritti e gli impegni delle rispettive persone fisiche e giuridiche sorti prima della cessazione della validita' del presente Accordo. 4. Il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'"Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici" del 14 ottobre 1988 perde la sua validita' nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Mosca, il 28 novembre 2000, in due originali ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art15 · fonte del testo

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