dovute 1. Un cittadino di una Parte Contraente in possesso dei requisiti dal presente Accordo che necessiti di assistenza sanitaria mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, ricevera' le prestazioni clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento o la cura delle sue condizioni. 2. Tali prestazioni possono comprendere-la fornitura di protesi ed apparecchi nella misura in cui essi vengono forniti nel quadro della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio viene prestata l'assistenza sanitaria. 3. Qualora l'assistenza sanitaria sia prestata ad una persona alla quale si applica il n. 1 (a) dell'articolo 2 e risulti necessario che l'assistenza prosegua in tale territorio anche dopo la scadenza dei sei mesi, il presente Accordo continuera' ad applicarsi in relazione alla prestazione di tale assistenza per l'ulteriore periodo necessario. 4. Nel caso di una persona alla quale si applica il n. 1 (a) dell'articolo 2, verra' prestata la sola assistenza sanitaria di urgenza.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226~accordo-art4 · fonte del testo

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