Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato puo', qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sara' considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art6 · fonte del testo

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