1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione dell'Accordo:

  • a)per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge, nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti prestazioni:
  • i)le pensioni di vecchiaia;
  • ii)le pensioni di invalidita';
  • iii)le pensioni alle vedove;
  • iv)le pensioni alle mogli;
  • v)le pensioni agli orfani di entrambi i genitori;
  • vi)le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;
  • vii)le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico; e b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge, che successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti per l'invalidita' la vecchia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione curazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:
  • i)le pensioni di vecchiaia;
  • ii)le pensioni di anzianita';
  • iii)le pensioni anticipate;
  • iv)gli assegni di invalidita';
  • v)le pensioni di inabilita';
  • vi)gli assegni privilegiati di invalidita';
  • vii)le pensioni privilegiate di inabilita';
  • viii)l'assegno per l'assistenza personale del pensionato per inabilita';
  • ix)le pensioni ai superstiti;
  • x)gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati;
  • xi)l'indennita' di disoccupazione. 2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo non comprenderanno le leggi emanate, sia prima che dopo la data della firma del presente Accordo, al fine di dare attuazione ad ogni accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulato da una Parte contraente. 3. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, appena dette norme siano state emanate.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art2 · fonte del testo

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