Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo', a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che - siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficolta', in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio Le suddette misure

  • i)cessano di applicarsi al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
  • ii)sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
  • iii)non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini croati Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art55 · fonte del testo

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