La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere piu' efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte. Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della liberta' personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorita' giudiziarie penali.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art1 · fonte del testo

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