A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facolta' di scienza matematiche, fisiche e naturali, dell'Universita' di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario. I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facolta', composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresi' del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma. Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art48 · fonte del testo

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