su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:

  • a)se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
  • b)se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
  • a)le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  • b)i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  • c)le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  • d)i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art3 · fonte del testo

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