in vigore 1. La presente convenzione e' soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalita'. 4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro puo' dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la presente convenzione, ad eccezione dell'articolo 26, si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito. 5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente. 6. Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, e' abrogata la convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art32 · fonte del testo

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