all'obbligo di prestare assistenza 1. La presente convenzione non obbliga le autorita' degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui ai titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravita' della presunta violazione. In tali casi l'assistenza puo' essere rifiutata completamente o parzialmente, o puo' essere subordinata al rispetto di determinate condizioni. 2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art28 · fonte del testo

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