Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorita' competenti di ciascuno Stato membro:

  • a)applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11;
  • b)comunicano alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art16 · fonte del testo

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