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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di "stagiaires" concluso a Roma il 12 luglio 1956
Legge 13 marzo 1958, n. 216
- Aggiornato al
- 31 marzo 1958
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Accordo sullo scambio di "stagiaires" fra la Repubblica italiana e la Repubblica…
- Art. 2Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti gli "stagiaires" sono autorizzati a…
- Art. 3Il numero degli "stagiaires" che puo' essere ammesso in ciascuno degli Stati contraenti…
- Art. 4In linea di principio la durata del permesso non dovra' superare un anno. In casi…
- Art. 5Il permesso per lo "stage" puo' essere rilasciato solo con la riserva che lo "stagiaire"…
- Art. 6Gli "stagiaires" potranno essere ammessi solamente se i datori di lavoro che desiderano…
- Art. 7Ai rapporti di lavoro degli "stagiaires" si applicano tutte le disposizioni relative alla…
- Art. 8Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, sono…
- Art. 9Al fine di conseguire gli scopi stabiliti dal presente Accordo e di agevolare il piu'…
- Art. 10Le domande e i documenti ufficiali che si rendono necessari nel corso della procedura per…
- Art. 11Gli Stati contraenti converranno i particolari relativi alle misure necessarie…
- Art. 12Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello…
